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Gara #229
CUP: E59D25000000005 Intervento di Messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione tesi all`allestimento di un museo dell`alcol a San Cesario di LecceInformazioni appalto
25/02/2026
Aperta
Lavori
€ 338.250,00
VALENTE LUCA
Categorie merceologiche
45451 - Lavori di decorazione
454541 - Lavori di restauro
Lotti
Inviato esito
1
BA920B6525
E59D25000000005
Qualità prezzo
CUP: E59D25000000005 Intervento di Messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione tesi all`allestimento di un museo dell`alcol a San Cesario di Lecce
Intervento di Messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione tesi all`allestimento di un museo dell`alcol a San Cesario di Lecce
€ 328.250,00
€ 141.058,16
€ 10.000,00
€ 318.555,00
573 Del 22/05/2026
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 02520920758 | E.T. ENGINEERING S.R.L. |
Seggio di gara
Delibera di Giunta Comunale n. 41
16/02/2026
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| VALENTE | LUCA | rup |
Commissione valutatrice
Determina n.434
16/04/2026
|
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350.67 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| GUIDO | GIOVANNI | PRESIDENTE |
| NAPOLI | ROBERTA | COMPONENTE |
| MUSARO' | LUCA | COMPONENTE |
Scadenze
23/03/2026 12:00
27/03/2026 09:00
27/03/2026 10:00
Avvisi pubblici
Allegati
|
1.-verbale-verifica.p7m SHA-256: adc787f15ae6d56946242cbfbd545377626ebcc6ee87b7dfc658d395e1623d79 20/02/2026 12:56 |
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|
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5.10 MB | |
|
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545.27 kB | |
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manuale.operatore.economico.pdf SHA-256: 918692d6ea7549f06c2eeec1865f3cb13a589b7f5095e6845409e4aaab88f664 25/02/2026 09:54 |
2.76 MB | |
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1.05 MB | |
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44.26 kB | |
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01.-allegato-domanda-partecipazione-e-dichiarazione.doc SHA-256: e1420da5487bd8e951a1542785d5c83ceb27c667499200c3d64d75a145698779 25/02/2026 10:40 |
74.50 kB | |
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02.-allegato-modello-tracciabilita-flussi.docx SHA-256: cc7563a846448e7afcd8297c2f73ae88b8c481ede16e09ea953970e23edf7845 25/02/2026 10:40 |
21.69 kB | |
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03.-dichiarazione-di-impegno.doc SHA-256: fa0343632ed713cd6e90299e48c749a3fe43e25b1757157e25d9d715f352a41c 25/02/2026 10:40 |
96.00 kB | |
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04.-allegato-patto.doc SHA-256: bb2895aa18ef48c48076b46845dcc6a9603acc44f6dceaaa0d0ce815a93c920a 25/02/2026 10:40 |
61.00 kB | |
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06.-dichiarazione-di-equivalenza-delle-tutele-ccnl.docx SHA-256: 84a8e05c9726eea1c4fb070fa566a2bc51ba9656a7ac3e382f71a6da3eb22897 25/02/2026 10:40 |
22.06 kB | |
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05.-attestazione-sopralluogo.docx SHA-256: b7fb24dcda07ef9af6bd54478f1067f54ef67038a55d367046a39a182d06dcaa 25/02/2026 11:05 |
22.50 kB | |
|
progetto-esecutivo-museo-alcol-con-firma.rar SHA-256: acf09a5c563611e1ba4a09ada03667d2b3d11a519f58dfe8f65ec471f0e5d3aa 25/02/2026 12:40 |
87.65 MB | |
|
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1.79 MB | |
|
cv-guido.pdf SHA-256: ab1fd09c617b158f5a5589c4ddc4cc199fc6eacdc2db70c07cbb929d71a006d5 20/04/2026 11:07 |
1.64 MB | |
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cv-musar.pdf SHA-256: d8c6d45ad3cfca02808b2e9d733819269be610247c328f2cbe566eb95c910956 20/04/2026 11:07 |
1.16 MB | |
|
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423.63 kB | |
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350.67 kB | |
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comunicazione-seduta-pubblica.pdf SHA-256: 855e67cfdadfd419fd5ae824592ac0e7d0c8ea2979fd47fc6386a94fb85aad72 09/05/2026 20:13 |
170.69 kB | |
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Verbale di aggiudicazione SHA-256: e937a404b2d1a0da91694e38d6fbb3e8452cdd8de52281bacb53110cefd1c4b5 13/05/2026 17:21 |
18.38 kB | |
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determina-di-aggiudicazione.pdf SHA-256: 0bfb06b6716b5232b9dafbde4ee2fe44bb264aeca7a71f122ba908cbe931a3a3 22/05/2026 17:45 |
1.60 MB | |
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Gare - Comunicazione di Aggiudicazione definitiva - 36/2023 SHA-256: 938858317ed536dd5fc33c12e4343c516fbcc51b63e3e84a1a0d5f972743ea88 22/05/2026 17:46 |
15.08 kB | |
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Avviso Appalto Aggiudicato SHA-256: 594fd9c7ff730eb34ba0ca630ec1a1312bd0f83e5caff39cd523939ecaeef432 22/05/2026 17:47 |
15.56 kB | |
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verbali-sedute-riservate-commissione-giudicatrice.pdf SHA-256: 18d413dd77764555ca791ecbb39dee73081b8e1f4feeef68a45ca6eb8f71e872 25/05/2026 11:10 |
762.68 kB |
Chiarimenti
27/02/2026 09:32
Quesito #1
Nell'allegato E07-Quadro economico di progetto, nel quadro A LAVORI, è presente la voce "Elaborazioni contenuti multimediali per allestimenti museali" per € 19.000,00 che, sembra, non essere presente nell'allegato E05 -Computo metrico estimativo. Potete confermare che l'"Elaborazioni contenuti multimediali per allestimenti museali" non sono previsti per questo specifico bando e che, eventualmente, saranno oggetto di altro tipo di affidamento/bando?
27/02/2026 11:08
Risposta
Si conferma che la voce “Elaborazioni contenuti multimediali per allestimenti museali” per € 19.000,00 sarà oggetto di separato e successivo affidamento.
Cordiali Saluti.
Il RUP
Ing. Luca Valente
Cordiali Saluti.
Il RUP
Ing. Luca Valente
03/03/2026 10:40
Quesito #5
alla c.a. del Responsabile del Procedimento
buongiorno
con la presente per richiedere il seguente chiarimento: l'allegato 6 andrebbe compilato solo in caso di applicazione di CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante. ma dato che l'inserimento sulla piattaforma è obbligatorio, si deve compilare ugualmente con tutti i dati? vanno indicati gli importi o solo gli articoli per i vari livelli di qualifica?
in attesa di un riscontro si ringrazia per l'attenzione prestata e si porgono
Distinti Saluti
buongiorno
con la presente per richiedere il seguente chiarimento: l'allegato 6 andrebbe compilato solo in caso di applicazione di CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante. ma dato che l'inserimento sulla piattaforma è obbligatorio, si deve compilare ugualmente con tutti i dati? vanno indicati gli importi o solo gli articoli per i vari livelli di qualifica?
in attesa di un riscontro si ringrazia per l'attenzione prestata e si porgono
Distinti Saluti
03/03/2026 12:26
Risposta
Poiché la piattaforma richiede l’inserimento obbligatorio dell’Allegato 6 ai fini della presentazione dell’offerta, il modello può essere compilato anche qualora l’operatore economico applichi il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante.
In tal caso, è necessario compilare entrambe le sezioni relative all’equivalenza economica e normativa; le voci “CCNL previsto” e “CCNL applicato” dovranno coincidere.
Resta inteso che, in tale ipotesi, la compilazione ha valore meramente dichiarativo.
Cordiali Saluti
Il RUP
Ing. Luca Valente
In tal caso, è necessario compilare entrambe le sezioni relative all’equivalenza economica e normativa; le voci “CCNL previsto” e “CCNL applicato” dovranno coincidere.
Resta inteso che, in tale ipotesi, la compilazione ha valore meramente dichiarativo.
Cordiali Saluti
Il RUP
Ing. Luca Valente
05/03/2026 18:21
Quesito #10
Nel disciplinare di gara, al punto 7 – Avvalimento, è richiamata la possibilità per l’operatore economico di soddisfare i requisiti di ordine speciale avvalendosi dei requisiti di un’altra impresa ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023.
Poiché tale disposizione non sembra escludere espressamente l’utilizzo dell’avvalimento per le categorie di qualificazione previste, si chiede di confermare se sia ammessa la partecipazione alla procedura da parte di un operatore economico non in possesso della categoria OG2, mediante avvalimento di impresa ausiliaria in possesso della suddetta categoria.
Si resta in attesa di cortese riscontro.
Poiché tale disposizione non sembra escludere espressamente l’utilizzo dell’avvalimento per le categorie di qualificazione previste, si chiede di confermare se sia ammessa la partecipazione alla procedura da parte di un operatore economico non in possesso della categoria OG2, mediante avvalimento di impresa ausiliaria in possesso della suddetta categoria.
Si resta in attesa di cortese riscontro.
06/03/2026 12:08
Risposta
Ai sensi dell’art. 132, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei contratti concernenti i beni culturali non si applica l’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 104 del Codice. Inoltre, ai sensi dell’art. 133 del medesimo decreto legislativo, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori e dei direttori tecnici sono individuati nell’Allegato II.18.
Alla luce di quanto sopra, con riferimento alle lavorazioni appartenenti alla categoria OG2, non è ammesso il ricorso all’avvalimento ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione.
Per le lavorazioni non afferenti al settore dei beni culturali, quali nel caso di specie la categoria OG11, trovano invece applicazione le ordinarie disposizioni del Codice in materia di qualificazione e di avvalimento.
Cordiali Saluti
il RUP
Ing. Luca Valente
Alla luce di quanto sopra, con riferimento alle lavorazioni appartenenti alla categoria OG2, non è ammesso il ricorso all’avvalimento ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione.
Per le lavorazioni non afferenti al settore dei beni culturali, quali nel caso di specie la categoria OG11, trovano invece applicazione le ordinarie disposizioni del Codice in materia di qualificazione e di avvalimento.
Cordiali Saluti
il RUP
Ing. Luca Valente
06/03/2026 15:31
Quesito #14
Nel disciplinare di gara, con riferimento ai soggetti ammessi e alle modalità di partecipazione in forma associata, si chiede di sapere se sia ammessa la partecipazione alla procedura in qualità di impresa cooptata, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 36/2023, per l’esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria OG2, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa vigente (per un importo massimo del 20%).
Si chiede pertanto di confermare se, nell’ambito della presente procedura, sia consentita la partecipazione di un operatore economico come impresa cooptata per la categoria OG2.
Si chiede pertanto di confermare se, nell’ambito della presente procedura, sia consentita la partecipazione di un operatore economico come impresa cooptata per la categoria OG2.
09/03/2026 13:49
Risposta
Ai sensi dell’art. 68 comma 12 del D.Lgs. 36/2023 “il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati.”
Tuttavia, nei contratti concernenti beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, trovano applicazione le disposizioni speciali di cui agli artt. 132 e 133 del D.Lgs. 36/2023 e all’Allegato II.18, che richiedono il possesso di specifici requisiti di qualificazione in capo ai soggetti esecutori, al fine di evitare che l’intervento sui beni culturali sia effettuato da soggetti non qualificati.
La giurisprudenza amministrativa (TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 10.06.2024, n. 2174) si è espressa in tal senso, chiarendo che “Tale specifica qualificazione in particolare dei soggetti esecutori è volta ad evitare che l’intervento sui beni culturali sia effettuato da soggetti non qualificati, a prescindere dall’esistenza di un soggetto che se ne assuma la responsabilità nei confronti dell'Amministrazione, trattandosi di uno specifico profilo volto alla tutela dei valori costituzionalmente rilevanti di cui al d.lgs. n. 42/2004 e che giustifica, sul piano del bilanciamento, una limitazione del principio di concorrenza e del relativo “favor partecipationis”.
L’art. 132, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, infatti, nell’escludere l’applicabilità dell’istituto dell’avvalimento nel settore dei beni culturali rafforza la tesi di cui sopra, dovendosi ritenere che se finanche un istituto generale e di particolare rilevanza come l’avvalimento non può trovare applicazione del settore in esame, a fortiori tale regola non può trovare applicazione con riferimento all’istituto della cooptazione in ragione della sua natura eccezionale e derogatoria delle regole delle procedure di evidenza pubblica.
Pertanto, nell’ambito della presente gara d’appalto, non è consentita la partecipazione di un’impresa cooptata per l’esecuzione di lavorazioni rientranti nella categoria OG2, ove priva della relativa qualificazione SOA.
Tuttavia, nei contratti concernenti beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, trovano applicazione le disposizioni speciali di cui agli artt. 132 e 133 del D.Lgs. 36/2023 e all’Allegato II.18, che richiedono il possesso di specifici requisiti di qualificazione in capo ai soggetti esecutori, al fine di evitare che l’intervento sui beni culturali sia effettuato da soggetti non qualificati.
La giurisprudenza amministrativa (TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 10.06.2024, n. 2174) si è espressa in tal senso, chiarendo che “Tale specifica qualificazione in particolare dei soggetti esecutori è volta ad evitare che l’intervento sui beni culturali sia effettuato da soggetti non qualificati, a prescindere dall’esistenza di un soggetto che se ne assuma la responsabilità nei confronti dell'Amministrazione, trattandosi di uno specifico profilo volto alla tutela dei valori costituzionalmente rilevanti di cui al d.lgs. n. 42/2004 e che giustifica, sul piano del bilanciamento, una limitazione del principio di concorrenza e del relativo “favor partecipationis”.
L’art. 132, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, infatti, nell’escludere l’applicabilità dell’istituto dell’avvalimento nel settore dei beni culturali rafforza la tesi di cui sopra, dovendosi ritenere che se finanche un istituto generale e di particolare rilevanza come l’avvalimento non può trovare applicazione del settore in esame, a fortiori tale regola non può trovare applicazione con riferimento all’istituto della cooptazione in ragione della sua natura eccezionale e derogatoria delle regole delle procedure di evidenza pubblica.
Pertanto, nell’ambito della presente gara d’appalto, non è consentita la partecipazione di un’impresa cooptata per l’esecuzione di lavorazioni rientranti nella categoria OG2, ove priva della relativa qualificazione SOA.
13/03/2026 10:49
Quesito #20
buongiorno
con la presente per segnalare che in fase di pagamento del contributo di gara risulta come data di scadenza presentazione offerta il "27-febbraio" invece del "27 marzo" (come da documento pdf allegato)
tanto si doveva per opportuna conoscenza/modifica
Distinti Saluti
con la presente per segnalare che in fase di pagamento del contributo di gara risulta come data di scadenza presentazione offerta il "27-febbraio" invece del "27 marzo" (come da documento pdf allegato)
tanto si doveva per opportuna conoscenza/modifica
Distinti Saluti
16/03/2026 11:20
Risposta
Nel ringraziare per la segnalazione, si è in effetti verificato che per un debug informatico della piattaforma TuttoGare la data effettiva di presentazione dell'offerta non è stata correttamente comunicata dalla piattaforma telematica ad Anac. È stata quindi predisposta la rettifica per l’aggiornamento della data di presentazione dell’offerta al 27 marzo.
La stessa sarà pubblicata in Anac entro le prossime 24 ore, consentendo così il corretto pagamento del contributo.
Cordiali saluti
Il RUP
Ing. Luca Valente
La stessa sarà pubblicata in Anac entro le prossime 24 ore, consentendo così il corretto pagamento del contributo.
Cordiali saluti
Il RUP
Ing. Luca Valente