Inviato esito

Gara #233

Adeguamento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico del Palazzo Comunale di San Cesario di Lecce
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Informazioni appalto

22/04/2026
Aperta
Lavori e progettazione esecutiva
€ 1.395.000,00
VALENTE LUCA

Categorie merceologiche

45 - Lavori di costruzione
71 - Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

Lotti

Inviato esito
1
BB57FCB431
E59F25000000005
Qualità prezzo
Adeguamento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico del Palazzo Comunale di San Cesario di Lecce
CUI: L80009690753202500003 CUP E59F25000000005 - Accordo per la coesione della regione Puglia- Intervento di 'Adeguamento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico del Palazzo Comunale di San Cesario di Lecce'–
€ 1.071.181,07
€ 553.678,30
€ 323.818,93
€ 1.352.152,76
802 Del 17/07/2026
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
03405380753 INGROSSO COSTRUZIONI S.R.L.
Visualizza partecipanti

Seggio di gara

DGC n. 9
13/01/2025
Cognome Nome Ruolo
VALENTE LUCA RUP
RIZZO CHIARA Supporto al RUP/testimone
SPANO' CATERINA Supporto al RUP/testimone

Commissione valutatrice

Det. n. 669
19/06/2026
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19/06/2026 11:35
535.06 kB
Cognome Nome Ruolo
De Tommasi Daniela Presidente
Millefiori Pietro Componente
Cristian Di Donfrancesco Componente

Scadenze

15/05/2026 10:00
20/05/2026 10:00
22/05/2026 09:00
22/05/2026 10:00

Allegati

2025-5604-sancesario-palazzo-comunale-fattibilita-pf.pdf
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22/04/2026 09:08
77.00 kB
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24/04/2026 14:18
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27/05/2026 14:20
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03/06/2026 11:17
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19/06/2026 11:17
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CV Di Donfrancesco.pdf
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19/06/2026 11:18
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CV Millefiori.pdf
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19/06/2026 11:18
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19/06/2026 11:19
419.74 kB
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19/06/2026 13:41
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30/06/2026 09:45
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aggiudicazione-definitiva.pdf
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17/07/2026 10:37
1.52 MB

Chiarimenti

22/04/2026 12:43
Quesito #1
si chiede se è possibile partecipare con soa per sola esecuzione lavori e indicare l' incaricato della progettazione.

saluti

22/04/2026 16:26
Risposta
In riscontro al quesito, si richiama l’art. 44 del Codice dei contratti pubblici, secondo cui: “Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l’uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.”

Pertanto, secondo quanto previsto dal disciplinare, è possibile partecipare con SOA per la sola esecuzione dei lavori, indicando in offerta il soggetto incaricato della progettazione, purché in possesso dei requisiti richiesti.

Cordiali saluti
Il RUP
Ing. Luca Valente
24/04/2026 12:36
Quesito #2
visto l'importo lavori di €. 1.350.000,00, si conferma la partecipazione solo ad aziende con SOA OG2 classifica VI? Esiste una motivazione?

24/04/2026 13:54
Risposta
Nel ringraziare preliminarmente per la tempestiva segnalazione effettuata, si precisa che l’indicazione della categoria SOA OG2 classifica VI è frutto di un mero errore materiale.
La classificazione corretta, coerente con l’importo dei lavori pari a € 1.350.000,00 e riportata nel Capitolato Speciale d’Appalto, è OG2 classifica III-bis.

Pertanto, ai fini della partecipazione alla procedura, è richiesta la qualificazione nella categoria OG2 classifica III-bis, ai sensi della normativa vigente.
Di quanto sopra verrà pubblicata idonea "errata corrige" al bando.
Cordiali Saluti

Il RUP
Ing. Luca Valente
28/04/2026 12:11
Quesito #3
Buongiorno,
con la presente, con riferimento al punto 7.2 del disciplinare, è a pena di esclusione la mancata iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list), considerando che la scrivente non rientra in tali attività imprenditoriali, e considerando che l'appalto si riferisce a lavorazioni rientranti nella categoria OG2, chiede se è possibile partecipare.
In attesa di un cortese riscontro alla presente, si porgono cordiali saluti.

28/04/2026 14:28
Risposta
Con riferimento al punto 7.2 del Bando/Disciplinare di gara che è lex specialis de quo, si precisa che, in relazione all’appalto avente ad oggetto lavorazioni rientranti nella categoria OG2, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, c.d. white list, ovvero l’avvenuta presentazione della relativa domanda di iscrizione, costituisce requisito di partecipazione alla procedura.

Pertanto, gli operatori economici privi di tale requisito *non sono ammessi* alla partecipazione alla gara, in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara.
29/04/2026 12:46
Quesito #4
Buongiorno, in relazione al punto 7.2 del bando/disciplinare di gara, ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE, in particolare dove si parla di iscrizione nella cosiddetta white list, si precisa che l'operatore economico ha presentato istanza di iscrizione alla Prefettura di competenza ed in data 25/01/2018 la stessa è stata archiviata con la motivazione che le attività svolte dall'impresa, non sono annoverate in quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Chiediamo se è comunque possibile partecipare alla procedura allegando la risposta della Prefettura.

04/05/2026 10:35
Risposta
No, al di là della vetustà della richiesta di iscrizione, non è possibile partecipare allegando esclusivamente la risposta di archiviazione della Prefettura in quanto non soddisfa il requisito richiesto dalla documentazione di gara.

Infatti, con riferimento al punto 7.2 del Bando/Disciplinare di gara, che costituisce lex specialis della procedura, si precisa che l’iscrizione alla c.d. white list, ovvero l’avvenuta presentazione di una domanda di iscrizione valida e attuale, costituisce requisito di partecipazione

Il RUP
Ing. Luca Valente
07/05/2026 11:25
Quesito #5
Buongiorno,
si richiedono istruzioni sulle modalita' di sopralluogo; nello specifico se possa essere effettuato anche da un soggetto terzo rispetto all'impresa, ovviamente munito di delega da parte dell'O.E..
Distinti saluti

07/05/2026 14:27
Risposta
Il sopralluogo può essere effettuato anche da un soggetto terzo rispetto all’operatore economico, purché munito di apposita delega da parte dello stesso e di documento d'identità valido. La richiesta di sopralluogo dovrà essere inoltrata attraverso l’apposita sezione dedicata alla richiesta di sopralluogo presente sulla piattaforma Tuttogare.

Cordiali Saluti
il RUP
Ing. Luca Valente
07/05/2026 11:47
Quesito #6
Buongiorno,
si richiedono istruzioni sulle modalita' di sopralluogo; nello specifico se possa essere effettuato anche da un soggetto terzo rispetto all'impresa, ovviamente munito di delega da parte dell'O.E..
Distinti saluti


08/05/2026 12:38
Risposta
Il sopralluogo può essere effettuato anche da un soggetto terzo rispetto all’operatore economico, purché munito di apposita delega da parte dello stesso e di documento d'identità valido. La richiesta di sopralluogo dovrà essere inoltrata attraverso l’apposita sezione dedicata alla richiesta di sopralluogo presente sulla piattaforma Tuttogare.

Cordiali Saluti
il RUP
Ing. Luca Valente

07/05/2026 12:07
Quesito #7
Buongiorno,
con la presente si richiede conferma della data di scadenza per la presentazione delle offerte essendoci una discrasia tra la data riportata dal portale (22.05.2026 ore 9.00) e quella indicata al punto 14 del Disciplinare di gara (15.05.2026 ore 10.00).
Ringraziando anticipatamente
distinti saluti

08/05/2026 08:34
Risposta
Si ringrazia per la segnalazione, che consente di fornire un’opportuna precisazione in merito.
Si conferma che la data di scadenza da considerarsi valida per la presentazione delle offerte è quella riportata sulla piattaforma Tuttogare, ossia 22.05.2026 alle ore 9:00.
La diversa data indicata al punto 14 del Disciplinare di gara è da intendersi quale mero errore materiale, pertanto verrà pubblicata idonea "errata corrige" al bando.
Cordiali Saluti

Il RUP
Ing. Luca Valente
07/05/2026 18:08
Quesito #8
Con la presente poiché l'iscrizione alla White List è possibile solo per i seguenti settori:
Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume, Noli a freddo di macchinari, Fornitura di ferro lavorato, Noli a caldo, Autotrasporto conto terzi, Guardiania dei cantieri, Servizi funerari e cimiteriali, Ristorazione, gestione delle mense e catering, Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti
considerando che l'Impresa svolge attività EDILE e dunque non ha la possibilità di inoltrare la domanda di iscrizione alla competente Prefettura, per via della necessità di barrare i settori di competenza sopra indicati, si chiede se può affidare in subappalto le attività a subappaltatore in possesso del requisito dell’iscrizione nelle white list della Prefettura competente.
Distinti saluti

08/05/2026 12:45
Risposta
Con riferimento al punto 7.2 del Bando/Disciplinare di gara, che costituisce lex specialis della procedura, si precisa che, in relazione all’appalto avente ad oggetto lavorazioni rientranti nella categoria OG2, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, c.d. white list costituisce requisito di partecipazione alla procedura.
Il ricorso al subappalto resta disciplinato dall’art. 10 del Disciplinare e dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e non può essere utilizzato per sopperire alla mancanza di un requisito di partecipazione richiesto in capo all’operatore economico concorrente.
Cordiali Saluti
Il RUP
Ing. Luca Valente
08/05/2026 13:19
Quesito #9
Si chiede se L'ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI ISTITUTITA dall’art. 30, comma 6 del D.L. n. 189 del 2016 convertito in Legge n. 229 del 2016 SODDISFI IL REQUISITO DELL'ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST.
Distinti saluti

12/05/2026 13:17
Risposta
E’ pacifico che l’iscrizione alla white list indicata costituisce requisito di partecipazione alla gare, ragion per cui la mancata iscrizione dell’operatore economico nel registro per le attività riconducibili a quelle di cui all’art. 1 co. 53 l. n. 190/2012 costituisce motivo di esclusione dalla gara. Tuttavia, per come anche previsto dall’art. 119 comma 2 del D.lgs 36/2023 si può ritenere che l’iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori istituita ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 soddisfi il requisito richiesto anche nel disciplinare di gara. In disparte la differenza in punto di competenza (nell’un caso a decidere è una struttura ad hoc istituita presso il Ministero dell’Interno e nell’altro la Prefettura), infatti, le condizioni necessarie per l’iscrizione sia nella white list che all’Anagrafe antimafia citata sono le stesse, poiché anche l’art. 30, co. 6, del DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189 dispone espressamente che: “Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all’articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco …; ai fini dell’iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli artt. 90 e ss. del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio ..”.
Il presupposto comune ai fini della iscrizione in entrambi gli elenchi consiste, dunque, nella positiva verifica, tramite censimento dell’impresa sulla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all’art. 96 D. Lgs. n. 159/2011, dell’assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, co. 4 (ovvero dei presupposti per il rilascio della informazione antimafia liberatoria di cui all’art. 91 del medesimo decreto). (TAR LAZIO RM SENTENZA 2023)

Cordiali Saluti
Il RUP
Ing. Luca VALENTE
08/05/2026 17:24
Quesito #10
Buonasera,
in riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 8.2 del disciplinare di gara, si chiede se in caso di partecipazione in RTP il requisito deve essere posseduto singolarmente da ogni professionista oppure può essere cumulativo.
Restiamo in attesa di vs riscontro

Cordiali saluti


11/05/2026 10:54
Risposta
In riscontro al quesito formulato, l’art. 8.2 del Bando/Disciplinare di Gara richiede lo svolgimento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e architettura inerenti lavori appartenenti alla categoria E.22, per un importo totale non inferiore a € 675.000,00.
In caso di partecipazione in RTP, tale requisito non deve essere posseduto integralmente da ciascun singolo professionista, in quanto l’art. 8.4 del Bando/Disciplinare di Gara prevede che “il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo”.
Pertanto, il requisito può essere soddisfatto dal RTP nel suo complesso, fermo restando quanto previsto dall’art. 8.2 del Bando/Disciplinare di Gara, secondo cui il requisito relativo ai servizi analoghi deve essere posseduto e dichiarato dai componenti del raggruppamento “in relazione alla misura ed alle caratteristiche qualitative adeguate alle parti di servizio che ciascuno, in sede di offerta, dichiara di eseguire”.
Ne consegue che il requisito minimo complessivo di € 675.000,00 deve essere raggiunto dal RTP nel suo insieme, con una distribuzione delle parti in relazione alle specifiche capacità tecniche e/o economiche finanziarie possedute dai singoli componenti.

Cordiali Saluti
Il RUP
Ing. Luca Valente

11/05/2026 13:12
Quesito #11
Con la presente si chiede in caso di indicazione esplicita di più progettisti quali incaricati alla progettazione (punto 8.1 lett.b) che partecipano come operatori singoli e che compilano il mod di partecipazione B1 singolarmente, devono dichiarare la volontà in caso di aggiudicazione, di riunirsi in un raggruppamento temporaneo ai soli fini della progettazione?

Saluti

11/05/2026 17:36
Risposta
La modalità di partecipazione dei progettisti deve essere definita già in sede di offerta e non è possibile rinviare alla fase successiva all’aggiudicazione l'eventuale volontà di costituirsi in RTP.
Pertanto qualora, ai sensi del punto 8.1, lett. b), del Disciplinare, un progettista partecipi come operatore singolo, provvede alla compilazione autonoma del modello B1, senza dichiarazione di impegno a costituirsi in RTP in caso di aggiudicazione.
Qualora, invece, un eventuale gruppo di progettisti intendano partecipare come Raggruppamento temporaneo di professionisti ancora da costituire, tale modalità deve essere dichiarata già in sede di offerta mediante compilazione della Sezione 3 del modello B1.
Cordiali Saluti
Il RUP
Ing. Luca Valente
13/05/2026 11:53
Quesito #12
Buongiorno, si chiede chiarimento per la partecipazione in RTI, codesta ditta possiede la categoria OG2 classifica I, può partecipare come capogruppo?
In attesa di un vostro riscontro
Cordiali saluti

15/05/2026 13:23
Risposta
Premesso che nel quesito non è esplicitato l'eventuale possesso di categoria OG2 e relativa classifica del/dei partecipanti al raggruppamento e/o consorzio, si suggerisce al fine di chiarire l'equilibrio tra i requisiti di qualificazione richiesti a un operatore economico singolo e quelli richiesti a un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) di vedere le disposizioni contenute nell’art. 30, comma 1, allegato II.12, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) e il chiarimento riportato nel parere n. 3274 del 27 febbraio 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
Cordiali Saluti
Ing. Luca Valente
13/05/2026 17:52
Quesito #13
Si chiede di confermare la possibilità di partecipazione alla procedura di gara in RTI da costituire composto da mandataria e mandante n. 1 in possesso di iscrizione alla White List della Prefettura competente e da mandante n. 2 non iscritta alla medesima White List, in quanto l’attività dalla stessa svolta (conservazione e restauro di opere d’arte) non rientra tra quelle soggette all’obbligo di iscrizione ai sensi dell’art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012.
Distinti saluti

15/05/2026 10:16
Risposta
Con riferimento al punto 7.2 del Bando/Disciplinare di gara, che costituisce lex specialis della procedura, si ribadisce come già precisato in altri chiarimenti che, per l’appalto in oggetto l’iscrizione nella c.d. white list costituisce requisito di partecipazione.
Pertanto, in caso di partecipazione in RTI, il suddetto requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento, sia mandataria che mandanti.
Cordiali Saluti
Il RUP
Ing. Luca Valente
14/05/2026 13:02
Quesito #14
Si chiede se i progettisti indicati siano tenuti alla compilazione del DGUE,
Cordiali saluti


15/05/2026 10:20
Risposta
Si. La compilazione del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) è obbligatoria anche per i tecnici per come previsto dalla Direttiva 2014/24/UE e recepito in Italia con l'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e confermato dal Codice degli Appalti, D.Lgs. 36/2023.
14/05/2026 19:18
Quesito #15
Salve,
vorrei chiedere se per ciascuna delle relazioni è possibile inserire un frontespizio/cartiglio e, in caso affermativo, se questo rientri o meno nelle 10 facciate indicate nel Bando/Disciplinare di Gara (punto 17 lett. a)
Vorrei anche chiedere se le relazioni posso avere al loro interno delle immagini (in aggiunta all'elaborato grafico in formato A3).

Distinti saluti

15/05/2026 10:19
Risposta
Con riferimento al punto 17, lett. a), del Bando/Disciplinare di gara, si precisa che è possibile inserire un frontespizio/cartiglio, non computato nel limite massimo stabilito di n. 10 facciate previsto per ciascuna relazione tecnica.. Le relazioni tecniche possono contenere tabelle, disegni, immagini, rappresentazioni grafiche e qualsiasi contenuto ritenuto utile ad illustrare al meglio la proposta offerta.
Si precisa inoltre che a tutte le relazioni dei criteri di gara si possono allegare schede materiali, schede tecniche, depliant illustrativi ( che non concorrono al conteggio delle 10 pagine) ed ogni altro documento richiamato nella relazione di max 10 pagine.

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